Kenya: il certificato d'origine formale non è più richiesto per sdoganare un'importazione
Dal 1° settembre 2026, il Kenya Revenue Authority non impone più sistematicamente un certificato d'origine formale all'importazione: una semplice dichiarazione di esportazione del fornitore è ora sufficiente, salvo che l'importatore richieda una tariffa preferenziale. Il Finance Act 2026 abroga la norma entrata in vigore nel luglio 2025.
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Dal luglio 2025, la Section 44A del Tax Procedures Act imponeva a ogni importatore keniota di presentare un certificato d'origine formale per sdoganare la propria merce. Il Finance Act 2026 abroga questo obbligo a partire dal 1° settembre 2026: il Kenya Revenue Authority (KRA) accetta ora, a scelta, uno dei quattro documenti seguenti: dichiarazione di esportazione, bolletta di esportazione, certificato doganale di esportazione del paese d'origine, oppure qualsiasi documento equivalente emesso dalle autorità di esportazione.
Il documento prescelto deve indicare l'esportatore, l'importatore, la descrizione della merce, la sua quantità, il suo valore, la sua classificazione tariffaria e il suo paese di esportazione. L'importatore deve conservare questo documento per cinque anni e presentarlo su richiesta del KRA. Il certificato d'origine formale resta obbligatorio solo quando l'importatore richiede un trattamento tariffario preferenziale ai sensi della Comunità dell'Africa orientale, del COMESA o della zona di libero scambio continentale africana, il che riguarda raramente le merci provenienti dalla Cina.
Gli agenti doganali del porto di Mombasa, rappresentati dalla KIFWA (Kenya International Freight and Warehousing Association), avevano contestato già dal 7 settembre 2026 il vecchio obbligo, giudicato gravoso e fonte di ritardi, in particolare per i veicoli importati. L'abrogazione della Section 44A risponde direttamente a questa pressione.
Sono interessati tutti gli importatori kenioti che fanno arrivare merci dalla Cina, poiché il fornitore cinese non deve più produrre un certificato d'origine formale, spesso a pagamento e più lungo da ottenere rispetto a una semplice dichiarazione di esportazione.
Cosa cambia per un importatore
Per un cliente Sorva con sede in Kenya, questa revisione semplifica e accelera il fascicolo documentale necessario allo sdoganamento: la fabbrica cinese deve ora fornire soltanto una dichiarazione di esportazione standard, documento corrente nelle prassi commerciali internazionali, invece di un certificato d'origine formale. Sorva continua a riunire con la fabbrica la fattura commerciale, la packing list e questo documento di esportazione, e ne conserva una copia per la durata raccomandata, senza sostituirsi all'importatore keniota nel suo rapporto con il KRA.
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