Union européenne · Frontière carbone

Unione europea: il meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera (CBAM) è entrato nella fase definitiva

Dal 1° gennaio 2026, il CBAM europeo è passato da un semplice regime dichiarativo a un obbligo finanziario: gli importatori di cemento, ferro, acciaio, alluminio, fertilizzanti, idrogeno ed elettricità oltre le 50 tonnellate annue devono dichiarare le emissioni incorporate nelle proprie merci e acquistare certificati CBAM per coprirle, con una prima scadenza di pagamento al 30 settembre 2027.

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Dopo un periodo transitorio puramente dichiarativo tra ottobre 2023 e fine 2025, il meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera dell'Unione europea (CBAM) è entrato, il 1° gennaio 2026, nel proprio regime definitivo e finanziario. I settori coperti restano il cemento, il ferro e l'acciaio, l'alluminio, i fertilizzanti, l'idrogeno e l'elettricità.

Ogni importatore di merci CBAM che superi la soglia de minimis di 50 tonnellate annue (senza soglia per l'idrogeno e l'elettricità) deve diventare dichiarante CBAM autorizzato presso l'autorità competente del proprio Stato membro, dichiarare ogni anno le emissioni di gas a effetto serra incorporate nella produzione dei beni importati, poi acquistare e restituire un numero di certificati corrispondente a queste emissioni.

Il prezzo del certificato è indicizzato al corso delle quote del mercato del carbonio europeo (EU ETS), calcolato in media trimestrale per il 2026 poi in media settimanale a partire dal 2027. Un importatore può dedurre l'importo già versato se un prezzo del carbonio è stato pagato durante la produzione all'estero, a condizione di fornirne le prove. La piattaforma centrale di vendita dei certificati aprirà tuttavia solo nel febbraio 2027, e la prima dichiarazione annuale, con consegna dei certificati corrispondenti, è dovuta solo il 30 settembre 2027, per coprire le importazioni dell'anno 2026.

Entrano nel campo di applicazione i prodotti cinesi in acciaio, in alluminio o a base di fertilizzanti il cui codice tariffario figura negli allegati del regolamento CBAM, che siano grezzi o già trasformati in pezzi o in strutture.

Cosa cambia per un importatore

Per un cliente che fa fabbricare in Cina strutture, pezzi o attrezzature in acciaio o in alluminio, o fertilizzanti, destinati al mercato dell'Unione europea, diventa utile già da ora sapere se i propri volumi annuali supereranno le 50 tonnellate e chiedere alle proprie fabbriche cinesi dati di emissioni reali per linea di produzione: in mancanza di ciò, si applicheranno valori predefiniti più penalizzanti al momento della dichiarazione del 2027. Sorva può trasmettere questa richiesta di dati alle proprie fabbriche partner in Cina e verificare la coerenza dei documenti trasmessi, ma la registrazione CBAM, il calcolo della tassa e il suo pagamento restano un obbligo proprio dell'importatore europeo, che Sorva non assume al suo posto.

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